| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
D.M. 10/03/19988.1 - Generalità In tutti i luoghi di lavoro dove ricorra l'obbligo di cui all'art. 5 del presente decreto, deve essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza, che deve contenere nei dettagli: a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio; b) le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti; c) le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo; d) specifiche misure per assistere le persone disabili. Il piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di persone incaricate di sovrintendere e controllare l'attuazione delle procedure previste. 8.2 - Contenuti del piano dl emergenza I fattori da tenere presenti nella compilazione del piano di emergenza e da includere nella stesura dello stesso sono: -le caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo; -il sistema di rivelazione e di allarme incendio; -il numero delle persone presenti e la loro ubicazione; -i lavoratori esposti a rischi particolari; - il numero di addetti all'attuazione ed al controllo del piano nonchè all'assistenza per l'evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, evacuazione, lotta antincendio, pronto soccorso); - il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori. Il piano di emergenza deve essere basato su chiare istruzioni scritte e deve includere: a) i doveri del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio, quali per esempio: telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza; b) i doveri del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio; c) i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia in- formato sulle procedure da attuare; d) le specifiche misure da porre in atto nei confronti dei lavoratori espo sti a rischi particolari; e) le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio; f) le procedure per la chiamata dei vigili del fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l'intervento. Per i luoghi di lavoro di piccole dimensioni il piano può limitarsi a degli avvisi scritti contenenti norme comportamentali. Per luoghi di lavoro, ubicati nello stesso edificio e ciascuno facente capo a titolari diversi, il piano deve essere elaborato in collaborazione tra i vari datori di lavoro. Per i luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi, il piano deve includere anche una planimetria nella quale siano riportati: -le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree, alle vie di esodo ed alla compartimentazioni antincendio; - il tipo, numero ed ubicazione delle attrezzature ed impianti di estinzione; -l'ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo; - l'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi combustibili. 8.3 Assistenza alle persone disabili in caso di incendio 8.3.1- Generalità Il datore di lavoro deve individuare le necessità particolari dei lavoratori disabili nelle fasi di pianificazione delle misure di sicurezza antincendio e delle procedure di evacuazione del luogo di lavoro. Occorre altresì considerare le altre persone disabili che possono avere accesso nel luogo di lavoro. Al riguardo occorre anche tenere presente le persone anziane, le donne in stato di gravidanza, le persone con arti fratturati ed i bambini. Qualora siano presenti lavoratori disabili, il piano di emergenza deve essere predisposto tenendo conto delle loro invalidità. 8.3.2 - Assistenza alle persone che utilizzano sedie a rotelle ed a quelle con mobilità ridotta Nel predisporre il piano di emergenza, il datore di lavoro deve prevedere una adeguata assistenza alle persone disabili che utilizzano sedie a ro telle ed a quelle con mobilità limitata. Gli ascensori non devono essere utilizzati per l'esodo, salvo che siano stati appositamente realizzati per tale scopo. Quando non sono installate idonee misure per il superamento di barriere architettoniche eventualmente presenti oppure qualora il funzionamento di tali misure non sia assicurato anche in caso di incendio, occorre che alcuni lavoratori, fisicamente idonei, siano addestrati al trasporto delle persone disabili. 8.3.3 - Assistenza alle persone con visibilità o udito menomato o limitato Il datore di lavoro deve assicurare che i lavoratori con visibilità limitata, siano in grado di percorrere le vie di uscita. In caso di evacuazione del luogo di lavoro, occorre che lavoratori, fisicamente idonei ed appositamente incaricati, guidino le persone con visibilità menomata o limitata. Durante tutto il periodo dell'emergenza occorre che un lavoratore, appositamente incaricato, assista le persone con visibilità menomata o limitata. Nel caso di persone con udito limitato o menomato esiste la possibilità che non sia percepito il segnale di allarme. In tali circostanze occorre che una persona appositamente incaricata, allerti l'individuo menomato. 8.3.4 - Utilizzo di ascensori Persone disabili possono utilizzare un ascensore solo se è un ascensore predisposto per l'evacuazione o è un ascensore antincendio, ed inoltre tale impiego deve avvenire solo sotto il controllo di personale pienamente a conoscenza delle procedure di evacuazione. Allegato IX CONTENUTI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE, IN RELAZIONE AL LIVELLO DI RISCHIO DEL- L'ATTIVITA'. 9.1 - Generalità I contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in caso di incendio, devono essere correlati alla tipologia delle attività ed al livello di rischio di incendio delle stesse, nonchè agli specifici compiti affidati ai lavoratori. Tenendo conto dei suddetti criteri, si riporta a titolo esemplificativo una elencazione di attività inquadrabili nei livelli di rischio elevato, medio e basso nonchè i contenuti minimi e le durate dei corsi di formazione ad esse correlati. I contenuti previsti nel presente allegato possono essere oggetto di adeguata integrazione in relazione a specifiche situazioni di rischio. 9.2 - Attività a rischio di incendio elevato La classificazione di tali luoghi avviene secondo i criteri di cui all'allegato I al presente decreto. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attività da considerare ad elevato rischio di incendio: a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni; b) fabbriche e depositi di esplosivi; c) centrali termoelettriche; d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili; e) impianti e laboratori nucleari; f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2; g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2; h) scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane; i) alberghi con oltre 200 posti letto; l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani; m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti; n) uffici con oltre 1000 dipendenti; o) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m; p) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi. I corsi di formazione per gli addetti nelle sovrariportate attività devono essere basati sui contenuti e durate riportate ne corso C. 9.3 -Attività a rischio di incendio medio A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria di attività: a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e nelle tabelle A e B annesse al DPR n. 689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato; b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto. La formazione dei lavoratori addetti in tali attività deve essere basata sui contenuti del corso B. 9.4 - Attività a rischio di incendio basso Rientrano in tale categoria di attività quelle non classificabili a medio ed elevato rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme. La formazione dei lavoratori addetti in tali attività deve essere basata sui contenuti del corso A. 9.5 - Contenuti dei corsi di formazione Corso A: Corso per addetti i antincendio in attività a rischio di incendio basso (durata 4 ore) 1) L'incendio e la prevenzione (1 ora) -Principi della combustione; -prodotti della combustione; -sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio; -effetti dell'incendio sull'uomo; -divieti e limitazioni di esercizio; -misure comportamentali. 2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (1 ora) -Principali misure di protezione antincendio; -evacuazione in caso di incendio; - chiamata dei soccorsi. 3) Esercitazioni pratiche (2 ore) -Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili; - istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione pratica. Corso B: Corso per addetti antincendio in attivita' a rischio di incendio medio (durata 8 ore). 1) L'incendio e la prevenzione incendi (2 ore) -Principi sulla combustione e l'incendio; -le sostanze estinguenti; -triangolo della combustione; -le principali cause di un incendio; -rischi alle persone in caso di incendio; -principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi. 2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (3 ore) -Le principali misure di protezione contro gli incendi; -vie di esodo; - procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme; -procedure per l'evacuazione; -rapporti con i vigili del fuoco; -attrezzature ed impianti di estinzione; -sistemi di allarme; -segnaletica di sicurezza; -illuminazione di emergenza. 3) Esercitazioni pratiche (3 ore) -Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi; -presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale; -esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti. Corso C: Corso per addetti antincendio in attivita' a rischio di incendio elevato (durata 16 ore) 1 ) L'incendio e la prevenzione incendi (4 ore) -Principi sulla combustione; -le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro; -le sostanze estinguenti; -i rischi alle persone ed all'ambiente; -specifiche misure di prevenzione incendi; -accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi; -l'importanza del controllo degli ambienti di lavoro; -l'importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio. 2) La protezione antincendio (4 ore) -Misure di protezione passiva; -vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti; -attrezzature ed impianti di estinzione; -sistemi di allarme; -segnaletica di sicurezza; -impianti elettrici di sicurezza; -illuminazione di sicurezza. 3) Procedure da adottare in caso di incendio (4 ore) -Procedure da adottare quando si scopre un incendio; -procedure da adottare in caso di allarme; -modalità di evacuazione; -modalità di chiamata dei servizi di soccorso; -collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento; -esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali- operative. 4) Esercitazioni pratiche (4 ore) - Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento; -presa visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere, autoprotettore, tute, etc.); - esercitazioni sull'uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale. Allegato X LUOGHI DI LAVORO OVE SI SVOLGONO ATTIVITA' PREVISTE DALL'Art. 6, COMMA 3 Si riporta l'elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, è previsto che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1996 n. 609 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact |
2008-2011©
|